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Attualità

Il passaggio generazionale delle imprese: l’approccio sostanziale dell’Agenzia delle entrate

1 Agosto 2019

Massimo Antonini e Giovanni Cristofaro, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo

Introduzione

Con la risposta a interpello n. 257 del 17 luglio 2019 (“Risposta n. 257”; cfr. contenuti correlati), l’Agenzia delle entrate ha reso rilevanti chiarimenti in tema di Imposta sulle successioni e donazioni, con particolare riferimento all’esenzione prevista dall’art .3, co. 4-ter del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (i.e. Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, “TUS”).

Il regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni

Come noto, l’art. 3, co. 4-ter, TUS prevede l’esenzione dall’Imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti gratuiti mortis causa o inter vivos, anche effettuati per il tramite di patti di famiglia, disposti a favore dei discendenti o del coniuge e aventi ad oggetto aziende (o rami di esse), quote sociali o azioni.

In particolare, quando oggetto di trasferimento sono partecipazioni in società di capitali residenti nel territorio dello Stato[1], l’esenzione spetta se il trasferimento consente al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), del codice civile, della società le cui azioni o quote sono trasferite.

Inoltre, il beneficiario della donazione (o successione) deve mantenere il controllo per almeno cinque anni dal trasferimento. L’eventuale mancato rispetto di tale requisito temporale comporta la decadenza dall’esenzione, con applicazione anche di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata[2], oltre interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Risposta n. 257: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

La fattispecie rappresentata all’Agenzia delle Entrate riguarda due genitori che detengono, in diverse percentuali, la piena proprietà di parte delle quote di una società di capitali residente nonché il diritto di usufrutto sulle restanti partecipazioni, in uguale misura. La nuda proprietà è invece attribuita ai due figli, ciascuno in relazione alle quote su cui insiste il diritto di usufrutto di entrambi i genitori. Ciò posto, nell’ottica di far subentrare i propri figli nel controllo dell’impresa di famiglia, i due genitori intendono donare in modo “contestuale e congiunto” ai figli, in comunione, la piena proprietà delle quote sociali nonché l’usufrutto vantato sulle stesse.

I chiarimenti richiesti con l’istanza di interpello attengono alla possibilità di beneficiare dell’esenzione in tale ipotesi, nel presupposto che all’esito del complessivo trasferimento i figli otterranno congiuntamente il controllo di diritto della società.

Con la Risposta n. 257, in accoglimento della soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la spettanza dell’esenzione svolgendo una serie di interessanti e condivisibili considerazioni.

In primo luogo, in linea con precedenti interpretazioni, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’acquisizione del controllo di diritto da parte di più beneficiari (i.e. i due figli) in regime di “comproprietà” non costituisce una circostanza ostativa al riconoscimento dell’esenzione[3]. Ciò, tuttavia, a patto che i diritti acquisiti dai beneficiari per effetto del trasferimento siano esercitati da un rappresentante comune, provvisto della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2347 del codice civile. Inoltre, posta la necessità di verificare la sussistenza del controllo di diritto in capo ai beneficiari in “comproprietà”, viene precisato che il controllo stesso non deve necessariamente derivare dal trasferimento di una partecipazione di controllo[4]. Viene poi rilevato come l’ipotesi di acquisizione (o integrazione) del controllo in regime di “comproprietà” risulti conforme alla ratio dell’esenzione. Secondo l’Agenzia delle entrate, si realizza infatti anche in questo caso il fine posto alla base del regime, consistente nel favorire i trasferimenti di partecipazioni che, nella sostanza, hanno l’effetto di comportare l’avvicendamento fra genitori e figli nel controllo di diritto dell’impresa di famiglia le cui azioni o quote sociali sono trasferite[5].

L’elemento innovativo che tuttavia contraddistingue la Risposta n. 257 consiste nella precisazione secondo cui, in linea di principio, l’esenzione è spettante nel caso in cui il controllo di diritto sia conseguito dal beneficiario (o dai beneficiari in comproprietà) non necessariamente attraverso un singolo atto di donazione, ma anche qualora lo stesso sia ottenuto a fronte di più cessioni contestuali e congiunte ad opera di entrambi i genitori. L’Agenzia delle entrate ha in particolare riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione sulla base del vincolo di collegamento funzionale e finalistico fra i negozi traslativi realizzati dai genitori, tale da consentirne una valutazione sostanzialmente unitaria. In questo senso, quindi, il trasferimento del controllo può essere conseguito a fronte di una pluralità di atti di donazione contestuali e congiunti, volti “a realizzare una complessiva finalità economica, idonea a garantire il passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità”.

Una differente interpretazione avrebbe comportato peraltro, nel caso di specie, il disconoscimento dell’esenzione, posto che il trasferimento del controllo di diritto si è verificato in capo ai beneficiari, in comproprietà, soltanto guardando alle donazioni disposte a loro favore in maniera complessiva e congiunta. Esenzione che l’Agenzia delle entrate ha dunque accordato considerando i negozi donativi come un unico atto dispositivo, in vista del legame funzionale esistente fra gli stessi, inquadrati in un complessivo schema di riorganizzazione dell’attività di famiglia.

Sulla base dell’analisi della Risposta n. 257 emerge come l’Agenzia delle entrate abbia correttamente adottato un’interpretazione non restrittiva dei requisiti per la spettanza dell’esenzione, facendo leva sulla sua connotazione funzionale e finalistica. L’approccio accolto dall’Agenzia delle entrate assume notevole rilevanza, in considerazione delle numerose fattispecie potenzialmente interessate da un’applicazione più ampia del regime.

Si tratta chiaramente di una ulteriore conferma della inclinazione e della predisposizione del nostro ordinamento a favorire il passaggio generazionale nelle aziende di famiglia, che in questo specifico caso è stato analizzato con un approccio sostanziale e focalizzato sul collegamento funzionale delle attività donative, superando così i dati strettamente formali (e le relative rigidità).

Tale soluzione potrebbe altresì agevolare tutte quelle situazioni in cui il nucleo familiare, pur non avendo ancora individuato al proprio interno chi, tra i discendenti, possa e voglia proseguire l’attività aziendale familiare, intenda comunque realizzare il passaggio generazionale, rimandando a un momento successivo la specifica individuazione dei prosecutori dell’attività dell’azienda familiare.

In particolare, il primo passaggio generazionale potrebbe essere effettuato in favore di tutti i discendenti potenzialmente “eligibili” per la futura prosecuzione dell’attività aziendale familiare, mentre il secondo e più specifico passaggio generazionale potrebbe essere realizzato (attraverso, ad esempio, patti parasociali o dettagliate clausole statutarie), in favore di colui o coloro che, a differenza degli altri discendenti, nel quinquennio e anche dopo anni avranno dimostrato capacità, inclinazione e interesse alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale di famiglia.

 


[1] Con la Consulenza giuridica n. 904-3/2011 L’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia ha chiarito che tale esenzione, con i  citati requisiti, si applica anche al caso di donazione di partecipazioni in società di capitali estere..

[2] Cfr. art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

[3] Cfr. circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, nonché risoluzione 26 luglio 2010, n. 75/E.

[4] In merito, la posizione dell’Agenzia delle entrate risulta allineata con quanto rilevato nella Risoluzione 26 luglio 2010, n. 75/E, con cui è stata affermata la spettanza dell’esenzioneanche nel caso in cui il controllo di diritto è acquisito dal beneficiario del trasferimento per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate in conseguenza dell’atto a titolo gratuito e quelle di cui lo stesso già era in possesso.

[5] In merito, si evidenzia che con la risposta a interpello 12 luglio 2019, n. 231/E l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il passaggio generazionale che la norma intende favorire si verifica anche nell’ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario soltanto del diritto di usufrutto. Ai sensi dell’art. 981 del codice civile, l’usufruttuario è infatti titolare del diritto di godere della cosa su cui insiste il proprio diritto.

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