La costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’art. 2806 cod. civ., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.
Infatti, anche ai fini dell’efficacia del trasferimento nei confronti della società, la formalità rilevante è la vera e propria iscrizione nel registro delle imprese, non il mero deposito dell’atto di trasferimento: formalità che si pone dunque come criterio generale di efficacia (e apponibilità) delle vicende (in senso ampio) circolatorie delle quote di s.r.l.