Sommario: 1. Le possibili conseguenze del rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. – 2. Norme destinate ad entrare in vigore e norme in uscita dall’ordinamento. – 3. La procedura del piano del consumatore: meritevolezza del consumatore e fattibilità del piano
1. Le possibili conseguenze del rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Le misure di contenimento messe in atto dal Governo per fare fronte alla recente emergenza sanitaria hanno determinato un aumento della disoccupazione e più in generale un effetto negativo sul sistema economico del Paese. Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. d.l. Liquidità (convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40), contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, al fine di tutelare le imprese in difficoltà, ha disposto il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 (art. 5 d.l. Liquidità). La scelta si fonda principalmente sulla convinzione che in una situazione di sofferenza economica generalizzata sia preferibile, per il salvataggio delle imprese e per la loro continuità, offrire agli operatori strumenti noti che garantiscano una maggiore stabilità a livello applicativo. Inoltre, il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla normativa di attuazione della Direttiva europea in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese. Tuttavia, la strada intrapresa sembra trascurare le esigenze del debitore persona fisica. In un momento storico in cui la cassa integrazione o, peggio ancora, il licenziamento influiscono in modo pesante sulla situazione finanziaria di molte persone, costringendole ad indebitarsi, e incidono in particolare sulla situazione dei soggetti già sovraindebitati che hanno proposto un piano per ristrutturare il debito, lo slittamento dell’entrata in vigore delle nuove norme sul sovraindebitamento contenute nel Codice della crisi potrebbe rivelarsi non del tutto ragionevole, almeno con riferimento alle disposizioni più favorevoli al debitore persona fisica.
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