La ratio dell’art. 7 L.F., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decotionis. Ne consegue che il riferimento contenuto nel comma 1, n. 1), dell’art. 7 L.F. al riscontro della notitia decotionis “nel corso di un procedimento penale” non deve essere interpretato in senso riduttivo, non essendo infatti necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l’iniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all’istanza presentata.