Il Tribunale dell’UE ha confermato il principio generale affermato dalla BCE relativo alla separazione tra l’esercizio delle funzioni esecutive e non esecutive in seno a un organo di gestione.
Il principio discende dalla lettura dell’articolo 88 della direttiva 2013/36/UE, il quale, al comma 1 lett. e), prevede che il presidente dell’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica dell’ente, non possa esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall’ente e autorizzato dalle autorità competenti.
In particolare, ricorda il Tribunale, l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione in materia di buona governance comporta la ricerca di una supervisione efficace sull’alta dirigenza da parte dei membri non esecutivi dell’organo di gestione, che implica un equilibrio dei poteri all’interno dell’organo di gestione. Ebbene, l’efficacia di tale supervisione potrebbe essere compromessa se il presidente dell’organo di gestione nella sua funzione di vigilanza, pur non ricoprendo formalmente l’incarico di direttore generale, fosse congiuntamente incaricato della direzione effettiva dell’attività dell’ente creditizio.