L’Agenzia delle Entrate in un recente interpello avente ad oggetto i dividendi percepiti dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha confermato il principio del primato del diritto comunitario sulla normativa nazionale. Il caso oggetto del quesito riguardava gli utili pagati da una società italiana a favore della BEI in quanto titolare di strumenti finanziari partecipativi (SFP) assimilati alle azioni.
In base alla normativa domestica i suddetti dividendi, in quanto corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. mediante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973. Tale imposizione, tuttavia, risulta in contrasto con lo status riconosciuto alla BEI la quale, al pari dell’Unione, ai sensi dell’art. 343 del TFUE gode di una serie di immunità e privilegi, alle condizioni definite nel Protocollo n. 7. In applicazione di quest’ultima disposizione, in particolare, l’art. 3 del Protocollo n. 7 prevede che “L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta”.
L’Agenzia delle Entrate, in ossequio al principio fondamentale del primato del diritto dell’Unione – come confermato in più di una occasione sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr., ex multis, la nota sentenza C-106/77 Simmenthal) sia dalla Corte Costituzionale (sentenza 8 giugno 1984 n. 170, Granital; sentenza 11 luglio 1989 n. 389, Provincia autonoma di Bolzano) – ha confermato la diretta applicabilità nel territorio dello Stato della normativa comunitaria, la quale impone la disapplicazione delle norme interne contrastanti col diritto dell’Unione, anche in mancanza di un intervento esplicito da parte del legislatore nazionale.
Si tratta dell’ennesimo caso in cui il regime fiscale dei dividendi di fonte italiana ha dovuto essere derogato per conformarsi ai prevalenti principi di diritto comunitario, come è già avvenuto in passato prima per i dividendi percepiti da fondi pensione e poi per quelli distribuiti a favore di società comunitarie prive dei requisiti per beneficiare dell’esonero ai sensi della Direttiva madre-figlia.
Da ultimo, al fine di prevenire l’avvio di una formale procedura di infrazione, il Disegno di Legge di Bilancio 2021 propone la modifica del regime dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio stabiliti all’interno dell’UE (o Stati appartenenti al SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni). In particolare, al fine di eliminare la disparità di trattamento rispetto agli OICR italiani, i quali sono esenti da imposte a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della sua gestione siano assoggetti a vigilanza, il DDL di Bilancio 2021 modifica l’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, prevedendo l’esonero per i dividendi distribuiti a favore di OICR esteri UE/SEE, a condizione che siano conformi alla Direttiva UCITS (Direttiva 2009/65/CE) ovvero che il relativo gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva AIFMD (Direttiva 2011/61/UE). Analoga modifica è stata proposta al fine di esentare le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate dai medesimi OICR.
La modifica proposta, però, così come attualmente formulata non risolve del tutto il contrasto con la normativa comunitaria, lasciando aperte due questioni: la prima attiene all’entrata in vigore della modifica la quale è limitata ai dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni; la seconda riguarda l’ambito applicativo delle modifiche che risulta limitato ai fondi istituiti in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni escludendo, invece, i fondi extra-UE i quali potrebbero denunciare una discriminazione in contrasto con la libertà di circolazione dei capitali sancita dall’art. 63 del TFUE che, come noto, si estende anche ai Paesi terzi.
Il primato del diritto dell’Unione comporta, come diretta conseguenza, l’obbligo per qualsiasi giudice nazionale (e, prima ancora, per l’amministrazione) di disapplicare la norma interna contrastante con quella europea, sia anteriore sia successiva, senza doverne chiedere o attendere l’effettiva rimozione in via legislativa o ad opera degli organi nazionali all’uopo competenti (come, nel caso italiano, la Corte Costituzionale)[1]. Da ciò consegue che, anche nelle due ipotesi da ultimo menzionate, i fondi esteri (anche extra-UE) potrebbero comunque chiedere a rimborso le imposte applicate in violazione dell’art. 63 del TFUE (sia prima sia dopo l’entrata in vigore della nuova normativa), rimborso che dovrebbe essere loro accordato in sede contenziosa dal giudice nazionale in virtù del principio sopra enunciato.
Ma soprattutto, v’è da chiedersi come la posizione chiaramente assunta dall’Amministrazione finanziaria in relazione ai dividendi distribuiti a favore della BEI possa coordinarsi con le contestazioni che la stessa Amministrazione finanziaria da qualche tempo ha sollevato con riferimento ai dividendi e alle plusvalenze di fonte italiana realizzati da sub-holding europee partecipate da fondi esteri. Ed infatti, se – come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate – l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario comporta il potere-dovere di disapplicare le norme interne contrastanti con quelle europee, riconoscendo che (anche a prescindere dall’approvazione della modifica normativa prima citata) i fondi esteri possono (rectius: devono) beneficiare dell’esonero da imposizione in Italia laddove percepiscano direttamente i relativi dividendi (o realizzino le plusvalenze), non dovrebbe residuare spazio per contestazioni fondate sul principio dell’abuso, mancandone uno dei presupposti essenziali (ossia il risparmio d’imposta), con la conseguenza che le suddette contestazioni dovrebbero essere annullate in sede contenziosa.
[1] Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, Causa C-106/77, Simmenthal, punto 24.