La Suprema Corte ha riconosciuto l’inapplicabilità del principio della consecuzione delle procedure a fronte della presentazione di una seconda domanda di concordato preventivo, conseguendone che il dies a quo per il computo a ritroso del termine di 90 giorni ex art. 168 co. 3 l. fall. debba essere individuato esclusivamente a partire da quest’ultima.
In sostanza, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo “non opera indefinitamente in vista di domande di concordato che possano introdursi dopo la chiusura della procedura, giacché è in funzione di quest’ultima, e in ragione del ristretto arco temporale intercorrente tra la costituzione delle garanzie e la proposizione della domanda, che la nominata efficacia trova la propria giustificazione”.
La pronuncia ribadisce, infine, come l’art. 168 co. 3 l. fall. non trovi applicazione per i procedimenti introdotti precedentemente al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della Legge 134/2012.
Nel caso di specie gli Ermellini hanno, pertanto, rigettato il ricorso presentato da un debitore che aveva avanzato una seconda domanda di concordato per potersi avvalere delle modifiche introdotte dalla Legge 134/2012 in ragione, in primis, dell’esclusione della consecutio tra le procedure e, in secundis, dell’inapplicabilità dell’art. 168 co. 3., essendo la prima domanda precedente all’entrata in vigore della Legge.