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Giurisprudenza

Il principio delle retroattività in mitius non si applica alle sanzioni Consob

29 Febbraio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. II, 11 gennaio 2024, n. 1154 – Pres. Manna, Rel. Amato

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1154 dell’11 gennaio 2024 (Pres. Manna, Rel. Amato), ha negato che il principio della retroattività in mitius si possa applicare alle sanzioni comminate da Consob ai sensi dell’art. 190 t.u.f. agli esponenti aziendali delle società vigilate.

Secondo la Corte, le sanzioni di cui all’art. 190 t.u.f. non avrebbero carattere sostanzialmente penale, con la conseguenza che le stesse sfuggirebbero all’ambito di applicazione del principio della retroattività in mitius per come definito e riconosciuto dall’art. 49, primo comma, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 7, primo comma, delle Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Trattandosi di sanzioni amministrative, la Corte ha richiamato un orientamento già espresso nelle recenti pronunce n. 16322 del 18 giugno 2019 e n. 6295 del 2 marzo 2023, ed in virtù del quale, “in materia di illecito amministrativo, il principio di legalità e irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit actum”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnativa promossa dagli esponenti aziendali di un istituto di credito avverso la sentenza di Corte d’Appello confermativa di una sanzione pecuniaria comminata da Consob nel 2017 ai sensi dell’art. 190 t.u.f. per la violazione di diverse previsioni dell’art. 21 t.u.f. commesse tra il 2012 ed il 2015.

In particolare, i ricorrenti lamentavano che, nel 2015, l’art. 190 t.u.f. era stato modificato sì da non prevedere più alcuna sanzione in capo agli esponenti aziendali per la violazione dell’art. 21 t.u.f.

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