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Giurisprudenza

Il privilegio si trasferisce al successore nel rapporto di credito per surrogazione

24 Febbraio 2020

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30621 – Pres. Di Virgilio, Rel. Dolmetta

La questione esaminata dalla Suprema Corte nel caso di specie riguarda la possibilità di riconoscere natura privilegiata anche a chi si sia surrogato nei diritti del creditore dopo aver estinto un debito altrui. In particolare, nella vicenda in esame il credito originario derivava da un finanziamento erogato per il sostegno delle piccole medie imprese che, come tale, gode del privilegio di cui all’art. 8-bis, legge 33/2015 (norma che la giurisprudenza di legittimità considera “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente”, v. Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Poiché il debito veniva estinto dal garante questi si surrogava nei diritti del creditore e chiedeva di essere ammesso al passivo del debitore in grado privilegiato, mentre la Procedura ricorrente lo ammetteva al chirografo.

La Suprema Corte ha riconosciuto che chi si surroga nei diritti del creditore ex art. 1203 c.c. deve godere di tutte le prerogative afferenti il credito tra le quali anche la natura privilegiata, dal momento che “La norma dell’art. 1203 cod. civ. è univoca nel dichiararsi «a vantaggio», e non già a danno, del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei «vantaggi», che risultano connessi alla posizione propria di questo”.

Invero, il privilegio non deriva dal tipo di azione restitutoria, surrogatoria o di regresso, bensì dalla fonte normativa che, in ragione della peculiare «causa», ovvero della presenza di interessi particolarmente meritevoli di protezione, giustifica la concessione del privilegio ad una data ragione di credito.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha rifiutato la tesi per cui la surrogazione avrebbe una natura puramente circolatoria del diritto di credito e pertanto sarebbe logicamente incompatibile col privilegio, laddove questo non spetterebbe più al creditore originario. Infatti, la Corte afferma che, da un lato, una simile opinione rischierebbe di far diventare la surroga un doppione della cessione dei crediti, dall’altro si scontra con la constatazione che – secondo il disposto della legge (art. 1201 ss. cod. civ.) – l’esistenza di una surroga presuppone di necessità l’avvenuto pagamento del credito e, perciò, l’avvenuta estinzione del medesimo.

Infine, la Suprema Corte, ad ulteriore conferma del proprio ragionamento, ha sostenuto che: “Il garante che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo – non già sul garante solvens– che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un «debito».Resta da aggiungere che, in ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare «cadere» un diritto proprio del solvens, perché estraneo alla posizione del creditore accipiens”.

 

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