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Giurisprudenza

Il procedimento fallimentare è validamente instaurato a fronte della notificazione dell’istanza al liquidatore della società cancellata

14 Maggio 2018

Massimiliano Arrigo

Cassazione Civile, Sez. VI, 6 novembre 2017, n. 26276 – Pres. Scaldaferri, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ordinanza in esame la Suprema Corte interviene sul tema dell’instaurazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento a fronte del mancato perfezionamento della notifica dell’istanza nei confronti di una società in liquidazione cancellata dal registro delle imprese.

In sostanza, laddove la notificazione dell’istanza sia disposta, oltre che nei confronti di siffatta società cancellata, anche a favore del soggetto liquidatore non si incorrerebbe nella violazione dell’art. 15 L.F. sotto il profilo della mancata notifica alla società.

In particolare, la Suprema Corte rileva come la giurisprudenza consolidata in merito statuisca che, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti della società cancellata dal registro dell’imprese, sia sufficiente la trasmissione del ricorso all’indirizzo P.E.C. di questa ovvero, qualora impossibile, direttamente presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Di conseguenza, nel caso di specie, per mezzo della notifica effettuata al liquidatore, la società ha goduto ”di una cura istruttoria più ampia di quanto pur consentito dalla lezione corrente formatasi sull’art. 15 L.F.” sicché risulta pienamente rispettato il procedimento di instaurazione del contraddittorio. A nulla, pertanto, rileverebbe l’enunciazione di un inesistente principio di inidoneità della società cancellata ad essere destinataria della notifica in esame.

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