Introduzione
Il 12/09/2018 sono state approvate in via definitiva dal Parlamento europeo due risoluzioni legislativa che rafforzano la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale ed i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione Europea. Tali risoluzioni sono scaturite nella approvazione di una proposta di Regolamento sui controlli sul denaro contante e di una Direttiva che disciplina la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
In dettaglio i provvedimenti approvati sono i seguenti:
- Risoluzione UE 12 settembre 2018, n. 0338 – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))
- Risoluzione UE 12 settembre 2018, n. 0339 – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))
- Direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – 2016/0414 (COD)
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 – 2016/0413(COD)
Direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Con la finalità di combattere il finanziamento del terrorismo e della criminalità e di colmare le lacune della normativa vigente in materia di riciclaggio le nuove norme sul diritto penale prevedono:
a) Uniformità della definizione dei reati negli Stati membri in materia di riciclaggio
Secondo le nuove disposizioni per "attività criminosa" si intende qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile dal diritto nazionale, con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno o di durata minima superiore a sei mesi. Sono previsti una serie di reati che sono considerati in ogni caso un'attività criminosa a prescindere dal tipo di pena prevista. Fra essi rientrano il gruppo criminale organizzato, il terrorismo, la tratta di esseri umani e di stupefacenti, traffico di armi, contraffazione, corruzione, frode, reati fiscali per imposte dirette e indirette conformemente al diritto nazionale, contrabbando, estorsione, abuso di informazioni privilegiate, criminalità informatica ecc.
Inoltre costituiranno reato le condotte in base alle quali si effettua il trasferimento di beni nella consapevolezza che provengano da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita nonché l'occultamento o la dissimulazione della provenienza o l'acquisto e l'utilizzo di beni nella medesima consapevolezza circa l’origine illecita. Non sarà più necessario avere una condanna per l’attività criminosa presupposto per il reato di riciclaggio. Infine il reato si estende ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.
Il concorso, l'istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati indicati nella Direttiva sono punibili come reati.
b) Armonizzazione delle sanzioni a livello UE
Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In ogni caso i reati in materia di riciclaggio dovranno essere punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. Sono previste inoltre sanzioni addizionali come l'interdizione temporanea dall'esercizio di un'attività commerciale o il divieto temporaneo di candidarsi a cariche elettive o pubbliche.
Le circostanze aggravanti comprendono i reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale o nel caso di banche, professionisti, intermediari finanziari o soggetti obbligati che hanno commesso il reato nell'esercizio dell’attività professionale.
Anche le persone giuridiche ritenute responsabili sono punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali comprese: esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, interdizione temporanea o permanente ad esercitare un'attività commerciale, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, fino a provvedimenti giudiziari di liquidazione o chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato. E’ prevista la confisca.
Gli Stati membri entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva sulla penalizzazione del riciclaggio di denaro dovranno applicare le nuove norme.
Regolamento relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione
Il Regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
a) Estensione della definizione di denaro contante
Le nuove norme prevedono l’estensione della definizione di denaro contante a oro e carte prepagate anonime.
b) Obbligo di dichiarazione del denaro contante – Dichiarazione a scopo informativo
Il soggetto che trasporta denaro contante di valore pari o superiore ai 10.000 euro deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra o esce dall'Unione a fini di controllo. Le informazioni riguardano i dati ed i documenti identificativi, di persone fisiche e giuridiche, partita iva e codice fiscale, la natura e l'importo del denaro contante, la provenienza e l'uso previsto del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto, il proprietario, il mittente ed il destinatario. La dichiarazione potrà essere resa anche in via elettronica entro un termine di 30 giorni.
c) Poteri delle autorità competenti
Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto.
I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante ad individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi previsto dalla Direttiva 849/2015.
Per importi inferiori alla soglia di 10.000 euro di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose le autorità competenti possono registrare le informazioni sui movimenti di denaro e sequestrare temporaneamente la somma. E’ previsto lo scambio di informazioni anche con i Paesi terzi.
Sono previste norme sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg, 679/2016 e il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dalla data in cui sono stati ottenuti.
Le disposizioni sui controlli dei flussi di cassa si applicheranno 30 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.