L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un rapporto sulle misure di liquidità, che monitora e valuta il rispetto da parte delle banche UE dei requisiti di copertura della liquidità di cui al CRR.
I risultati del Rapporto sulle misure di liquidità sono presentati separatamente per G-SII, O-SII e “altre banche” (non G-SII o O-SII).
Tra giugno 2023 e giugno 2024, il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) delle banche dell’UE è aumentato di 3 punti percentuali, raggiungendo il 167%: in quel periodo, EBA ha osservato cambiamenti nella composizione dei depositi di finanziamento delle banche, mentre le disponibilità di attività liquide delle banche sono aumentate costantemente.
L’LCR medio delle banche dell’UE in USD e in GBP è migliorato durante il periodo in esame, superando il 100% a giugno 2024.
I buffer LCR delle banche dell’UE rimangono comodamente al di sopra del requisito minimo: nella seconda metà del 2023 l’LCR medio è aumentato notevolmente a causa di un netto calo dei deflussi netti (il denominatore dell’LCR) e di un aumento simultaneo delle attività liquide di alta qualità (HQLA) (il denominatore dell’LCR).
Il calo osservato nei deflussi netti è spiegato principalmente dallo spostamento dei depositi al dettaglio verso categorie esentate dal calcolo dei deflussi: questa mossa si è invertita nella prima metà del 2024, quando i deflussi netti sono aumentati più degli HQLA e l’LCR medio è diminuito.
L’aumento dei deflussi netti è spiegato da un calo dei depositi esentati dal calcolo dei deflussi che non è stato completamente compensato dall’aumento dei deflussi da altre categorie.
La composizione del buffer di liquidità delle banche dell’UE è cambiata a giugno 2024 rispetto a giugno 2023: l’aumento dei titoli di Livello 1, principalmente obbligazioni sovrane, ha superato il calo della liquidità di Livello 1 e delle riserve della banca centrale; di conseguenza, gli HQLA sono aumentati nel periodo da giugno 2023 a giugno 2024.
La riduzione della liquidità di Livello 1 e delle riserve della banca centrale si è verificata per tutte le banche; tuttavia, le banche dell’area dell’euro che hanno rimborsato i prestiti delle operazioni di rifinanziamento mirate a più lungo termine (TLTRO) nella prima metà del 2024 hanno segnalato cali più marcati: questi rimborsi hanno comportato un calo dell’LCR di -4 punti percentuali per le banche interessate in media, mentre le banche senza tali passività hanno aumentato il loro LCR di 0,64 p.p. in media; ala fine di giugno 2024, le banche dell’area dell’euro hanno segnalato 197 miliardi di EUR di saldi TLTRO rimanenti.
Come è accaduto negli anni precedenti, le banche dell’UE continuano a detenere riserve di liquidità inferiori in valute estere: l’LCR in dollari USA è migliorato durante il periodo di revisione da giugno 2023 a giugno 2024; nello stesso periodo, anche l’LCR in GBP è migliorato per il campione totale (ma è diminuito per il campione comune di banche che segnalavano posizioni in GBP a tutte le date di riferimento).
La capacità delle banche di accedere al mercato degli swap su valute potrebbe essere limitata durante i periodi di stress: pertanto, le banche e le autorità competenti devono prestare attenzione a eventuali carenze nei LCR in valuta estera per evitare imprevisti disallineamenti di liquidità durante condizioni di mercato volatili.
Infine, il rapporto include anche una valutazione dell’impatto dell’LCR sulle attività di prestito delle banche, valutando altresì l’effetto dei depositi esentati dal calcolo dei deflussi sull’LCR delle banche, l’impatto dei rimborsi TLTRO effettuati tra giugno 2023 e giugno 2024 sul profilo di liquidità delle banche dell’area dell’euro e l’impatto della continua riduzione della liquidità della banca centrale sulle attività e sulle esposizioni della banca centrale nel tempo.
Il rapporto pubblicato è stato redatto in conformità all’art. 509, par. 1 del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).
L’art. 412, par. 1, del CRR, prevede la possibilità di monetizzare attività liquide durante periodi di stress (con conseguente LCR inferiore al 100%), poiché mantenere l’LCR al 100% in tali circostanze potrebbe produrre effetti negativi indebiti sull’istituto di credito e sugli altri partecipanti al mercato.
Il CRR non prevede un requisito minimo per l’LCR in valute estere: tuttavia, l’art. 8, par. 6, del Regolamento delegato LCR richiede alle banche di garantire che la denominazione valutaria delle proprie attività liquide, sia coerente con la distribuzione per valuta dei propri deflussi netti di liquidità.
Lo stesso articolo include anche una discrezionalità per le autorità competenti, di richiedere agli istituti di credito di limitare gli squilibri valutari, stabilendo limiti alla quota di deflussi netti di liquidità in una valuta, che può essere soddisfatta durante un periodo di stress e detenendo attività liquide non denominate in tale valuta.