La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, esamina la complessa tematica del rapporto tra le misure cautelari reali (e, nello specifico, il sequestro conservativo) rispetto ai vincoli di indisponibilità del bene previsti dall’art. 2645-ter c.c.
Nel caso in esame, inerente un processo per reato di bancarotta fraudolenta, il sequestro conservativo è stato disposto su di un bene oggetto di atto di destinazione in favore di persona con disabilità ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c.. Tale atto di destinazione, precisa la Corte nella ricostruzione fattuale, è stato trascritto anteriormente alla concessione del predetto sequestro.
Sotto un primo profilo, la Corte ribadisce la necessità di inquadrare la natura del sequestro conservativo in termini di “pignoramento anticipato”, di tal che il provvedimento cautelare non potrebbe essere disposto in presenza di un vincolo di indisponibilità che insiste sul bene che ne sarebbe oggetto, e ciò in quanto in tal caso il sequestro conservativo non sarebbe idoneo a raggiungere il suo fine ultimo.
La valutazione del rapporto tra sequestro conservativo e vincolo di indisponibilità deve tuttavia comprendere anche un’analisi circa l’efficacia dell’atto che ha comportato il sorgere di tale vincolo. Infatti, prosegue la Corte, è necessario tenere a mente che ai sensi dell’art. 192 c.p.p. “tutti gli atti a titolo gratuito posti in essere dall’imputato a partire dal tempus commissi delicti non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato” (ovverosia il soggetto che, per l’appunto, ha richiesto la misura cautelare reale).
A tale stregua, la valutazione da compiere risulta bifasica: da un lato, l’astratta compatibilità del provvedimento richiesto con eventuali vincoli che insistono sul bene che ne sarebbe oggetto e, dall’altro lato, l’opponibilità dei predetti vincoli al danneggiato-richiedente ai sensi dell’art. 192 c.p.p..