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Giurisprudenza

Il recesso ad nutum dei soci previsto per le società semplice non si applica in via analogica alle società di capitali

30 Marzo 2017

Alessandro Paccoi, Trainee presso Hogan Lovells Studio Legale

Tribunale di Milano, 17 ottobre 2016, n. 11335

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di recesso dei soci di una società a responsabilità limitata, sostenendo che, in mancanza di un’espressa disposizione statutaria in relazione al recesso ad nutum dei soci, sia impossibile applicare in via analogica ad una società di capitali la disciplina del recesso dettata per la società semplice (di cui all’articolo 2285 del codice civile).

Con l’atto introduttivo del giudizio l’attore, agendo in qualità di socio della convenuta società a responsabilità limitata, chiedeva di dichiararsi l’invalidità di una pluralità di delibere approvate dall’assemblea dei soci nel contesto di una medesima riunione. Nello specifico, l’assemblea veniva convocata per discutere e deliberare, fra l’altro, in merito al recesso di alcuni suoi soci. L’attore contestava, in primis, che l’assemblea avesse acconsentito al recesso di alcuni soggetti non indicati nell’avviso di convocazione (e quindi nell’ordine del giorno dell’assemblea stessa) e sosteneva, in secundis, che una simile delibera dell’organo assembleare si ponesse in contrasto con lo statuto sociale, che non prevedeva la possibilità di recesso ad nutum dei soci.

Le conclusioni raggiunte dall’attore venivano contestate dalla società convenuta, che insisteva per il rigetto di tutte le domande formulate da controparte perché inammissibili e/o infondate.

Il Tribunale, condividendo le osservazioni in diritto proposte dalla difesa attorea, ha ritenuto impossibile, nel silenzio dello statuto in merito alla disciplina del recesso ad nutum, estendere in via analogica alle società di capitali la previsione di cui all’articolo 2285 comma 1 del codice civile dettata per la società semplice, previsione che, secondo un consolidato insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, codificherebbe appunto un’ipotesi di recesso ad nutum dei soci.

Il Tribunale ha pertanto disposto, in relazione al solo punto all’ordine del giorno relativo al recesso dei soci, l’annullamento della delibera assunta dall’assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2479-ter del codice civile. Venivano rigettate le ulteriori domande attoree.

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