Con la sentenza del 12 ottobre 2022, n. 29793, la Cassazione, ricordata la sorte che spetta al pignoramento in favore del singolo creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (art. 51 legge fall.) e dopo l’omologazione del concordato fallimentare (art. 135 legge fall.), ha statuito l’inammissibilità – per difetto di legittimazione – del reclamo proposto dal creditore pignorante avverso il decreto di cancellazione del pignoramento trascritto prima della dichiarazione di fallimento, emesso dal Giudice Delegato dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti dal concordato fallimentare omologato.
In particolare, la Corte, sul reclamo avverso tale decreto di cancellazione del pignoramento, ha affermato il seguente principio di diritto:
«non può ritenersi sussistente un interesse del [creditore] reclamante alla permanenza della trascrizione di un pignoramento, già improcedibile ai sensi dell’art. 51 legge fall. per effetto della dichiarazione di fallimento, che non potrebbe essere proseguito neppure all’esito della chiusura del fallimento stesso per effetto dell’omologa del concordato fallimentare che ai sensi dell’art. 135 legge fall. è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento».