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Il regime di dividendi da redditi esteri nelle conclusioni dell’avvocato generale della Corte UE

22 Febbraio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Di seguito si pubblicano le conclusioni dell’avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 21 dicembre 2016 nella Causa C‑628/15 (in allegato le motivazioni complete) in materia di dividendi da redditi esteri (FID – foreign income dividend).

Le presenti conclusioni verranno valutate dalla Corte di Giustizia UE ai fini della decisione finale.

1) L’articolo 63 TFUE conferisce diritti ad un azionista beneficiario di dividendi di origine estera qualificati come FID che questi può far valere in giudizio.

2) Il principio del primato obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché ogni persona vittima di una discriminazione vietata, segnatamente, dall’articolo 63 TFUE, possa ottenere il pagamento di tutte le somme alle quali essa avrebbe avuto diritto in sua assenza. Al fine di preservare l’effetto utile dell’articolo 63 TFUE e di assicurare agli azionisti beneficiari di dividendi di origine estera qualificati come FID una tutela giurisdizionale effettiva, è necessario collocarli, per quanto possibile, e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, nella posizione in cui si sarebbero trovati se non fossero stati discriminati dalle disposizioni nazionali in questione.

3) Sono irrilevanti:

  • il fatto che, nel suo Stato di residenza, l’azionista non sia soggetto passivo dell’imposta sui dividendi percepiti, con la conseguenza che, in caso di distribuzione effettuata da una società residente al di fuori del regime FID, il credito di imposta cui esso ha diritto in forza della legislazione nazionale può comportare il pagamento di tale credito all’azionista da parte dello Stato membro;
  • il fatto che il giudice nazionale ritenga che la violazione del diritto dell’Unione da parte della legislazione nazionale in questione non sia sufficientemente qualificata per far sorgere in capo allo Stato membro un obbligo di risarcimento nei confronti della società che distribuisce i dividendi, conformemente ai principi sanciti nella sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79), in quanto i diritti conferiti agli azionisti di cui trattasi dall’articolo 63 TFUE sono indipendenti da quelli conferiti alle società che distribuiscono i dividendi;
  • il fatto che la società che distribuisce i dividendi nell’ambito del suddetto regime possa avere aumentato l’importo dei dividendi distribuiti a tutti gli azionisti pagando una somma in contanti equivalente a quella che un azionista avrebbe ottenuto al momento del pagamento di dividendi al di fuori del regime FID.
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