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Il regime di franchigia transfrontaliero IVA per le piccole imprese: lo schema di decreto legislativo

4 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

E’ attualmente in esame alla Camera e al Senato per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2020/285, che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE, per quanto riguarda il regime speciale di franchigia transfrontaliero IVA per le piccole imprese.

In base allo schema di decreto, il regime di franchigia transfrontaliero IVA è applicabile:

  • alle piccole imprese che operano in Italia, ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea
  • alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE.

Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi 100.000 euro in ambito europeo; il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime è fissato, per l’Italia, in 85.000 euro.

La Direttiva, attuata con lo schema di decreto in esame, istituisce un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro stato membro, che abbia introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo stato di esenzione.

La Direttiva introduce quindi due diversi livelli di applicazione:

  • uno domestico, che interessa solo i soggetti stabili in uno Stato membro
  • uno transfrontaliero, che consente l’applicazione del regime speciale da parte delle piccole imprese in uno o più Stati Membri in cui non sono stabiliti.

Introduce, inoltre, misure di semplificazione che consentono di rendere gli oneri amministrativi proporzionati per le piccole imprese che beneficiano della franchigia, come la mera identificazione nel proprio Stato di stabilimento per poter effettuare operazioni in regime piccole imprese transfrontaliero.

Le piccole imprese che intendano usufruire dell’esenzione anche in altri Stati Membri, inoltre, adempiono ad obblighi informativi di carattere periodico quali:

  • l’obbligo delle comunicazioni trimestrali che il soggetto è tenuto ad effettuare entro un mese dalla fine del trimestre civile al proprio Stato membro di stabilimento, comunicando il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento
  • gli oneri informativi da adempiere in caso di superamento della soglia del volume d’affari annuo nell’Unione pari a 100.000 euro, come previsto dall’art. 284, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2020/285.

Il recepimento della Direttiva viene posto in essere, nello schema di decreto in esame alla Camera, su due piani distinti:

  • con modifiche sistematiche alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA: in tale contesto, con la decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664, l’Italia è stata autorizzata ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto i soggetti con volume d’affari fino a 85.000 euro; pertanto, sulla base di tale misura di deroga, già l’art. 1, comma 54, della l. 197/2022, in chiave anticipatoria, innalza la soglia dei ricavi e compensi utili per poter essere ammessi al regime forfettario, allineandoli a quanto previsto dalla citata direttiva
  • con la trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della Direttiva (UE) 2020/285: lo schema di decreto introduce il nuovo titolo V-ter nel corpus del D.P.R. 633/1972, che disciplina il nuovo regime di franchigia IVA, a sua volta suddiviso in due Sezioni (la prima dedicata all’applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati UE, la seconda relativa all’applicazione del regime di franchigia in altri stati membri, da parte dei soggetti stabiliti in Italia)
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