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Giurisprudenza

Il regime di impugnabilità di delibere assembleari fissato dall’art. 2379 ter è inderogabile

11 Ottobre 2016

Alessia Benevelli

Cassazione Civile, Sez. I, 20 luglio 2016, n. 14932 – Pres. Bernabai, Rel. Di Virgilio

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha precisato che il rapporto tra l’art. 2379 ter c.c. (invalidità delle delibere di aumento o di riduzione del capitale e dell’emissione di obbligazioni) e l’art. 2379 c.c. (nullità delle deliberazioni) è di genere a specie, nel senso che la regola generale posta dall’art. 2379 cc, è derogata dall’art. 2379 ter, che introduce un termine ben più ridotto (180 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese in caso di società chiuse) per l’esercizio dell’azione nel caso si tratti di delibera di aumento/riduzione di capitale o di emissione obbligazionaria. La ratio della norma introdotta dalla riforma del 2003, infatti, non può che essere quella di fissare inderogabilmente i limiti temporali di proponibilità dell’impugnazione delle suddette delibere, in modo da assicurare stabilità e certezza degli atti societari e da proteggere l’affidamento creatosi sulla consistenza del capitale e sulla circolazione delle azioni.

In applicazione di detto principio, quand’anche la delibera fosse nulla (nella specie la delibera aveva oggetto illecito in ragione della falsità di alcune poste di bilancio), non sarebbe comunque possibile disapplicare il regime di impugnabilità fissato dal già citato art. 2379 ter, residuando soltanto la possibilità (rectius, il dovere) di eliminare l’incongruenza contabile al più tardi in occasione della redazione del bilancio successivo o del bilancio rielaborato in sostituzione di quello (eventualmente) dichiarato nullo.

Di qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: “l’azione intesa a far dichiarare la nullità della delibera di aumento del capitale, per la nullità della delibera di riduzione del capitale per perdite, nella specie dichiarata con statuizione coperta da giudicato interno, resta soggetta alla decadenza di cui all’art. 2379 ter, 1° comma, c.c., non incidendo sul regime di proponibilità della domanda la natura derivata della nullità”.

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