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Attualità

Il regime fiscale delle Società di Investimento Semplice (SIS): prime riflessioni

10 Maggio 2019

Stefano Massarotto e Antonio Privitera, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

L’art. 27 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 – c.d. Decreto Crescita – introduce nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (nel seguito anche solo “T.U.F.”) le Società di Investimento Semplice (SIS), uno speciale veicolo di investimentoper sviluppare il venture capital a favore delle Piccole e Medie Imprese (nel seguito anche solo “PMI”).

Tale nuova disciplina si inserisce nel solco delle misure nazionali già oggi esistenti volte ad agevolare le PMI nell’accesso al mercato dei capitali (ad esempio, emissione di mini-bond, creazione dei c.d. PIR, raccolta di capitali tramite portali di equity crowdfunding, ampliamento dell’offerta da parte delle trading venues, etc.) e dare ulteriore impulso alle iniziative di venture capital contenute nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), tutti interventi normativi finalizzati a migliorare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI tramite lo sviluppo di fonti di finanziamento alternative al canale bancario, realizzando così uno degli obiettivi prioritari dell’Unione Europea, come dimostra il progetto Capital Markets Union.

Ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, lett. i-quater), del T.U.F., la SIS è un “FIA [Fondo di Investimento Alternativo, n.d.r.] italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf [società di investimento a capitale fisso, n.d.r.] che gestisce direttamente il proprio patrimonio” e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

  • ha un patrimonio netto che non eccede i 25 milioni di Euro;
  • dispone, in deroga alla disciplina propria delle SICAF, di un capitale sociale almeno pari a quello previsto per le S.p.A. dall’art. 2327 del Codice Civile (50.000 Euro);
  • non ricorre alla leva finanziaria; e
  • ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), prima alinea, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017[1] e che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell’attività.

Nonostante il Legislatore abbia previsto, nei confronti del veicolo di investimento in esame, la disapplicazione di molteplici disposizioni di rango secondario emanate dalle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob), la SIS, come espressamente chiarito dalla Relazione Illustrativa al Decreto Crescita, rientra a pieno titolo tra i soggetti cui è riservato l’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e, in quanto tale, è, in ogni caso, soggetta alla relativa vigilanza prudenziale prevista dalla disciplina regolamentare comunitaria e nazionale.   

Il regime fiscale delle SIS

Quanto al regime fiscale, le Società di Investimento Semplice, qualificandosi come SICAF, ossia come OICR istituiti in Italia soggetti a vigilanza prudenziale, pur essendo soggetti passivi dell’IRES, saranno esenti dall’applicazione dell’imposta personale, ai sensi dell’art. 73, comma 5-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (nel seguito anche solo “T.U.I.R.”), fatta eccezione per l’applicazione di talune ritenute alla fonte – applicabili in ragione del 26% – su particolari tipologie di proventi[2]. Detto altrimenti: sotto il profilo dell’imposizione personale, la tassazione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della SIS graverà, in linea di principio, unicamente in capo agli investitori, in funzione del regime applicabile in relazione allo status fiscale di pertinenza di questi ultimi.

Diversamente, per ciò che concerne l’IRAP, le SIS, quali particolari tipologie di SICAF, si qualificheranno come soggetti passivi del tributo regionale in parola ai sensi degli artt. 3 e 6 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[3] e la base imponibile sarà determinata in misura pari alla differenza tra le commissioni attive di sottoscrizione e le commissioni passive dovute ai soggetti collocatori, al netto della deduzione di un ammontare pari al 90% delle spese amministrative sostenute (art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 446/1997)[4].

Le agevolazioni per i soggetti che investono “indirettamente” in PMI

Per ciò che concerne, invece, il regime fiscale applicabile in capo agli investitori delle SIS sarà particolarmente interessante approfondire se – come pare – nei loro confronti si applicheranno le agevolazioni fiscali oggi esistenti in favore dei soggetti IRPEF e IRES che effettuano investimenti in PMI, direttamente ovvero indirettamente per il tramite di OICR che, a loro volta, investono prevalentemente in tali società.

È il caso, in primis, degli incentivi fiscali disciplinati dall’art. 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, che prevede il riconoscimento di una detrazione IRPEF (fino ad un investimento di ammontare massimo pari 1 milione di Euro), ovvero, di una deduzione IRES (fino ad un investimento di ammontare massimo pari 1,8 milioni di Euro), del 30% delle somme investite non solo direttamente ma anche indirettamente attraverso OICR – quali le SIS – che investono prevalentemente in “PMI innovative”, “come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa”, che possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo art. 4 del D.L. n. 3/2015[5]. A tale riguardo, si ricorda che la Legge di Stabilità 2019 ha recentemente innalzato la percentuale del beneficio in esame dal 30% al 40% (maggiorazione del beneficio che dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato[6]).

È il caso altresì degli incentivi fiscali di cui all’art. 31 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 che prevedono l’integrale esenzione dei redditi finanziari derivanti dalla partecipazione ai c.d. "Fondi per il Venture Capital" (nel seguito anche solo “FVC”), riservati agli investitori professionali[7], e alle SICAF[8] che, nei loro regolamenti di gestione, prevedono di investire almeno l’85% del valore dei loro attivi in PMI non quotate che si trovano nelle fasi di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion scale-up financing) e il residuo 15% in altre PMI di cui all’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del T.U.F.[9]. A tale riguardo, si ricorda altresì che le PMI destinatarie degli investimenti degli FVC devono possedere anche le seguenti caratteristiche:

  • non essere quotate;
  • avere sede operativa in Italia;
  • le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente (ossia almeno per il 51%), da persone fisiche;
  • essere soggette all’IRES o, in caso di PMI estere, analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
  • essere società esercenti attività di impresa da meno di sette anni[10]; e
  • avere un fatturato, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di Euro.

In relazione agli incentivi fiscali sopra menzionati sarà opportuno approfondire se e in che misura questi ultimi siano cumulabili in capo agli investitori delle SIS. Il punto, naturalmente, richiederebbe una conferma esplicita da parte dei competenti organi dell’Amministrazione finanziaria, ovvero potrebbe essere oggetto di una specifica istanza di interpello interpretativo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente)[11].

Da ultimo, vale la pena di sottolineare anche che, ove le SIS emettano azioni o classi di azioni a beneficio del management aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest), i proventi derivanti da tali strumenti finanziari potrebbero mantenere la loro qualificazione di redditi di natura finanziaria (e non essere riqualificati come redditi di lavoro dipendente o assimilato) ove fossero rispettate le condizioni previste dall’art. 60 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che, in estrema sintesi prevedono: (i) un impegno di investimento del management che comporti un esborso effettivo pari almeno all’1% dell’investimento effettuato dalla SIS; (ii) che i proventi delle azioni della SIS dotate di diritti patrimoniali rafforzati maturino solo dopo che gli altri investitori abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nel regolamento della SIS (c.d. hurdle rate); e (iii) un holding period di 5 anni delle azioni della SIS in capo al management.


[1] Vale a dire, società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: (i) numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro e (iii) fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di Euro.

[2] Per completezza, si ricorda che gli OICR italiani scontano la ritenuta del 26% sulle seguenti tipologie di proventi: (a) gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, dei titoli similari alle obbligazioni e delle cambiali finanziarie per i quali non si applica il regime previsto dal D.Lgs. n. 239/1996 (vale a dire, titoli obbligazionari: (i) emessi da società ed enti residenti in Italia diversi dai cosiddetti “grandi emittenti”; (ii) non negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo; e (iii) non offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del T.U.F. (cfr. art. 26, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973)); (b) proventi delle accettazioni bancarie (cfr. art. 1 del D.L. n. 546/1981); e (c) proventi dei titoli atipici emessi da soggetti residenti (cfr. art. 5 del D.L. n. 512/1983) e da soggetti non residenti collocati in Italia (cfr. art. 8 del D.L. n. 512/1983). Cfr., in tal senso, Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013.

[3] Cfr. in tal senso, Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014, par 1.

[4] È infatti da ritenere poco plausibile, stante il loro specifico oggetto di investimento, che le SIS detengano beni materiali e immateriali ad uso funzionale tali da consentirne la deduzione delle relative quote di ammortamento nella misura del 90% prevista dal predetto art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 446/1997.

[5] Tale disposizione è stata recentemente dichiarata dalla Commissione Europea compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato(cfr. art. 4, comma 12-bis, del D.L. n. 4/2015 e Aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) documento C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018) ed è in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo allo scopo di poter trovare concreta applicazione (cfr. art. 4, comma 12-ter, del D.L. n. 4/2015).

[6] Cfr. art. 1, commi 218 e 220, della Legge n. 145/2018.

[7] Nonché ad altre categorie di investitori definite all’art. 2 del D.M. 21 dicembre 2012.

[8] Cfr. art. 1, comma 219, della Legge n. 145/2018.

[9] A tale riguardo, si ricorda che, per il tramite del comma 6 dell’art. 31 del D.L. n. 98/2011, il Legislatore ha condizionato l’applicabilità del regime di esenzione in esame, nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa, all’approvazione da parte della Commissione Europea nell’ambito della predetta disciplina sugli aiuti di Stato. Tale autorizzazione è stata rilasciata in data 17 settembre 2012 (cfr.Aiuto di Stato SA.34582 (2012/N) documento C(2012) 6451 final) e a seguito di tale autorizzazione è stato emesso il D.M. 21 dicembre 2012 recante le disposizioni attuative del regime di esenzione in parola. Sempre con riferimento alla disciplina in esame, si ricorda altresì che l’investimento oggetto del regime di esenzione deve essere inferiore a 2,5 milioni di Euro per PMI destinataria su un periodo di 12 mesi.     

[10] L’estensione da 36 mesi a sette anni del periodo di esercizio di attività di impresa da parte delle PMI destinatarie, prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. art. 1, comma 219, lett. c), della Legge n. 145/2018) deve essere approvata dalla Commissione Europea nell’ambito della predetta disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato(cfr. art. 1, comma 220, della Legge n. 145/2018).

[11] A tale riguardo, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 (par. 1), sia pur con riferimento agli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, nei piani individuali di risparmio (PIR di cui all’art. 1, commi da 100-114, della Legge n. 232/2016 e all’art. 1, commi 211-215, della Legge 145/2018), si è espressa in senso favorevole alla piena cumulabilità del regime di esenzione previsto per i redditi derivanti dai PIR con gli incentivi fiscali (detrazione/deduzione ai fini dell’imposta personale) per gli investimenti in start-up innovative (art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012), del tutto analoghi a quelli concessi per gli investimenti in PMI innovative da predetto art. 4 del D.L. n. 3/2015.

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