Con Risoluzione n. 61/E del 25 luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche, sulla base della Convenzione stipulata, in data 20 novembre 2013, tra l’ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP), ai sensi dell’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
In particolare, per i motivi meglio espressi nella Risoluzione pubblicata in allegato, l’Agenzia ha precisato che il predetto regime fiscale di favore deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, che con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari.