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Approfondimenti

Il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

30 Gennaio 2015

Avv. Francesco Autelitano, Trifirò & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

1.- Premessa: la procedura di sovraindebitamento

A tre anni esatti di distanza dalla legge che ne ha previsto l’emanazione (l. 27 gennaio 2012 n. 3) è stato ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (D.M. 24 settembre 2014 n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015 – Serie Generale n. 21).

La disciplina del sovraindebitamento, com’è noto, è finalizzata a predisporre una procedura per la gestione dell’insolvenza dei soggetti non fallibili, ossia di coloro i quali non sono in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e tuttavia non sono assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, destinate alle imprese commerciali non piccole (secondo i parametri di cui all’art. 1 legge fallimentare)[1].

I casi riferibili alla procedura di sovraindebitamento non sono trascurabili, poiché, accanto ai consumatori in difficoltà finanziaria, vi sono gli imprenditori commerciali “sotto soglia” ai sensi del citato art. 1 l. fall. e, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, professionisti, società tra professionisti ed artisti, gli enti non profit, le start up innovative[2].

La logica di fondo della procedura di sovraindebitamento è in qualche misura assimilabile a quella del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti previsti dalla legge fallimentare per le imprese commerciali, consentendo al debitore di ristrutturare il proprio passivo su basi negoziali approvate a maggioranza[3]. Il piano diviene vincolante per tutti i creditori in forza dell’accordo espresso dal 60% di essi[4], e potendo in tale ambito prevedere, sia per i chirografi sia per i privilegiati, misure quali la dilazione, lo stralcio ed altre forme di ristrutturazione del debito.

2.- L’Organismo di composizione della crisi

Una fondamentale differenza caratterizza questa procedura rispetto ad ogni altra prevista dalla legge fallimentare (indipendentemente dalle singole e precise disposizioni, che per economia del presente contributo non vengono qui prese in esame neppure per sommi capi).

Ci riferiamo all’istituzione, quale motore della procedura di sovraindebitamento, di un Organismo che la legge colloca alla base di tutte le fasi in cui si articola la procedura stessa[5].

In sintesi il predetto Organismo di composizione della crisi (cfr. art. 15 l. n. 3/2012):

– assiste il debitore nell’elaborazione del piano di ristrutturazione;

– assiste il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;

– verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;

– attesta la fattibilità del piano;

– cura le comunicazioni con i creditori;

– svolge le formalità pubblicitarie;

– svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;

– interviene con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano[6].

L’entrata in vigore del Regolamento per l’Organismo di composizione della crisi è, dunque, un passaggio saliente ai fini dell’attuazione pratica della normativa del 2012, sino ad oggi applicata solo grazie alla possibilità concessa dalla stessa legge n. 3/2012 (e confermata dal Consiglio di Stato[7]) di attribuire le funzioni proprie dell’Organismo a professionisti dotati dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di curatore fallimentare nominati dal giudice.

3.- Il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi

Il Regolamento approvato con d.m. n. 202/2014, dopo aver sancito l’istituzione del registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della giustizia (art. 3 reg.), prevede che gli Organismi stessi possono essere costituiti da Comuni, Province, Citta metropolitane, Regioni e Istituzioni Universitarie pubbliche, sempre quali articolazioni interne dell’Ente pubblico di appartenenza[8] (art. 4, comma 1, reg.).

Sono invece iscritti di diritto nel registro medesimo, su semplice domanda, gli organismi costituiti presso le Camere di commercio e gli Ordini professionali degli avvocati, commercialisti e notai (art. 4, comma 2, reg.).

Nell’ambito di ciascun Organismo sono individuati i gestori della crisi, ossia i professionisti che, individualmente o collegialmente, svolgono le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (cfr. art. 2 reg.).

I predetti gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall’art. 4 del Regolamento, tesi ad assicurare la titolarità di idonei titoli di studio, partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento specifici, svolgimento della pratica professionale nel settore del diritto fallimentare.

I gestori, inoltre, devono avere i requisiti di onorabilità prescritti dal comma 8 dello stesso art. 4 reg.

Ai fini dell’espletamento dell’attività, l’Organismo, a seguito dell’incarico del debitore interessato, procede alla nomina del gestore della crisi. A tal fine è previsto che la designazione dei gestori venga effettuata equamente tra i professionisti iscritti nell’apposito elenco interno, tenendo conto in ogni caso della natura e dell’importanza dell’affare.

Il gestore della crisi nominato, a sua volta, deve anzitutto rilasciare una dichiarazione di indipendenza con riferimento all’assenza di preesistenti rapporti con il debitore, deve astenersi dall’assumere incarichi connessi all’affare affidato, mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza ed espletare l’incarico in conformità a tutte le norme che regolano il rapporto professionale conferito.

Il gestore della crisi deve svolgere personalmente la prestazione (art. 12 reg.), tuttavia può avvalersi sotto la propria responsabilità di ausiliari (cfr. art. 2 reg.).

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, spettanti all’Organismo, ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le regole ed i parametri fissati agli art. 15-17 del Regolamento. Questi ultimi si applicano in ogni caso qualora l’incarico provenga dal giudice.

I compensi sono determinati sulla base dei valori dell’attivo e del passivo oggetto della procedura, applicando i parametri stabiliti per le funzioni di curatore fallimentare (d.m. 25 gennaio 2012, n. 30), ridotti di una misura compresa tra il 15% e il 40% (art. 16 reg.).

E’ inoltre dovuto un rimborso forfetario delle spese generali tra il 10% e il 15% del compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute, tra cui sono compresi i costi degli ausiliari incaricati (art. 14 reg.).

 


[1] Non è questa la sede per un esame specifico della disciplina della procedura di sovraindebitamento, per la quale si richiamano fra gli altri i seguenti contributi: Pellecchia, Primi provvedimenti sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, pp. 543 ss.; Durello, Profili processuali del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 651 pp. 651 ss.; Bertacchini, sub art. 15, Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, p. 2080.

[2] In argomento cfr. gli specifici contributi di Piantavigna, Start-up innovative e nuove fonti di finanziamento, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, p. 264; Cagnasso, L’oggetto sociale della società tra professionisti e della società tra avvocati, in Giur. comm., 2014, pp. 297 ss.

[3] L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Inoltre i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (art. 12 l. n. 3/2012).

[4] Per l’esattezza l’art. 11 della legge n. 3/2012 prevede che ai fini dell’omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Tra questi non sono computati i privilegiati (salvo che anche costoro vengano soggetti a falcidia) e neppure il coniuge, i parenti ed affini del debitore, nè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

[5] I molteplici ruoli concentrati nell’Organismo sono invece affidati a diversi professionisti e Uffici nel caso delle procedure concorsuali, dovendosi nettamente distinguere, in queste ultime, tra incarichi privatistici e fiduciari conferiti dall’interessato ai propri difensore e advisor (per l’attività inerente alla predisposizione della proposta, del piano ed all’interlocuzione con i creditori), incarichi all’attestatore, che sebbene provengano anch’essi dalla parte, sono attribuiti a soggetti in posizione di indipendenza, nonché incarichi relativi a veri e propri pubblici uffici, quali quelli assegnati al Commissario Giudiziale che svolge una funzione di sorveglianza a più stretto contatto con il Giudice. La sovrapposizione, nella procedura di sovraindebitamento, di queste molteplici funzioni, tutte in capo ad un unico Organismo, suscita indubbiamente perplessità, avanzate tra gli altri da Bertacchini, op. cit.

[6] Cfr. l’interessante documento di studio elaborato nel marzo 2014 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma pubblicato in www.anticrisi.net.

[7] Cons. Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 25 luglio 2013, n. 3812/2013 del 10 settembre 2013, pronunciatosi in merito ad un precedente schema di regolamento ministeriale relativo all’istituzione del registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

[8] Il Consiglio di Stato, nel parere cit. supra, ha evidenziato la necessità che gli Organismi siano costituiti quale articolazione interna dell’Ente, e non nell’ambito di un separato soggetto giuridico seppure a partecipazione pubblica.

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