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Il Regolamento sui bonifici istantanei in Gazzetta Ufficiale UE

19 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi 19 marzo 2024 il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024, volto a rendere pienamente disponibili i bonifici istantanei in euro per i consumatori e le imprese nell’Unione Europea.

Il Regolamento, che modifica i Regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le Direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, mira a migliorare l’autonomia strategica del settore economico e finanziario europeo, riducendo la dipendenza da infrastrutture esterne.

Del tema se ne discuterà approfonditamente nel corso del webinar DB del prossimo 16 Aprile 2024.

Ai sensi del nuovo Regolamento, un bonifico istantaneo è un bonifico eseguito immediatamente, ventiquattro ore al giorno e in ogni giorno dell’anno.

Tutti i prestatori di servizi di pagamento (“PSP”) che offrono l’esecuzione di bonifici ai propri utenti (cd. payment services user o “PSU”) dovranno offrire ai PSU anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei, che dovranno essere elaborati senza ritardi e garantendo che i fondi raggiungano il conto di pagamento del beneficiario nella valuta di denominazione del conto stesso entro dieci secondi; entro lo stesso intervallo di tempo il pagatore dovrà ricevere conferma dell’esecuzione.

Il Regolamento sui bonifici istantanei, inoltre, fissa costi uniformi, vietando ai PSP di imporre a pagatori e beneficiari commissioni per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei superiori alle commissioni applicabili ad altri servizi di bonifico di tipo analogo (“credit transfers of corresponding type”).

Il periodo di transizione sarà più breve nella zona euro rispetto alla zona non euro, e gli istituti di pagamento e di moneta elettronica avranno l’obbligo di offrire il servizio di bonifici istantanei dopo un periodo transitorio.

Le nuove norme richiedono inoltre ai prestatori di servizi di pagamento la verifica della corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario per prevenire errori o frodi.

E’ previsto inoltre dal Regolamento sui bonifici istantanei che la Commissione presenti una relazione di riesame sulle commissioni applicate ai bonifici.

Il regolamento entrerà in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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