Nel caso in esame, il Fallimento ha agito contro il precedente curatore per la cattiva gestione degli immobili della Procedura, per non aver posto in essere alcuna iniziativa intesa ad ottenerne il rilascio, l’indennità di occupazione o lo scioglimento dei preliminari relativi a detti immobili, pur occupati da terzi o oggetto di preliminare. Per tale ragione, il Fallimento ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni causati dal precedente curatore alla massa fallimentare.
Il curatore convenuto ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado riducendo l’importo chiesto a titolo di risarcimento del danno, anche perché il CTU, nel calcolo dell’indennità di occupazione degli immobili del Fallimento a titolo di risarcimento del danno, aveva adottato il criterio dell’imputazione prima agli interessi e poi al capitale.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo di impugnazione mosso dal curatore, ha affermato e ribadito l’orientamento secondo il quale alla domanda di risarcimento del danno, nel caso di specie avanzata dalla nuova Curatela nei confronti del precedente curatore, poi revocato, non trova applicazione l’art. 1194 c.c. relativo al criterio di imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale. Ed invero, secondo la Suprema Corte l’obbligazione di risarcimento del danno è un’obbligazione di valore e non di valuta alla quale non può applicarsi il criterio indicato dall’art. 1194 c.c.