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Giurisprudenza

Il sequestro preventivo è opponibile ai creditori anche se sopravvenuto alla proposizione di una domanda di concordato

10 Dicembre 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 03 novembre 2020, n. 24326 – Pres. Cristiano, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di cassazione torna ad occuparsi del rapporto fra procedure concorsuali e misure ablatorie, statuendo che “il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca, diretta od anche per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. 12-bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo, ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo al contrario invocarsi l’art. 168 l.fall., il quale vieta l’inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell’interesse pubblico alla repressione dei reati”.

Gli ermellini confermano nuovamente l’impostazione inaugurata dalle Sezioni Unite Focarelli (Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951) secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria comporta l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene “pericoloso” in vista della sua acquisizione definitiva da parte dello Stato, prevalendo così sugli interessi dei creditori, ed essendo pertanto del tutto insensibile alla procedura concorsuale (in senso conforme anche Cass. pen., Sez. III, 02 ottobre 2019, n. 47103. Sul rapporto fra tutela dei creditori nelle procedure concorsuali in relazione al sequestro ed alla confisca, M. Bontempelli, R. Paese, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, in Pen. Cont., 2/2019, 123; F. Menditto, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, Milano, 2015).

Ciò in quanto, nelle ipotesi di confisca obbligatoria, il rapporto di pertinenzialità fra bene e reato si ritiene interamente assorbito nella verifica della confiscabilità del bene, cosicché la valutazione richiesta al giudice cautelare non contiene alcun margine di discrezionalità, essendo la res considerata pericolosa sulla base di una presunzione assoluta.

Tale assunto rimane pertanto valido anche nel caso di sequestro sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato, che rimane opponibile ai creditori nonostante quanto disposto dall’art. 168 l. Fall.

Infine, gli ermellini si soffermano sulla previsione, contenuta nell’art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000, secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di un sequestro, statuendo, in accordo con l’impostazione maggioritaria, che tale norma si riferisce esclusivamente alle ipotesi di obbligo assunto in maniera formale, riconosciute ed ammesse dalla legislazione tributaria (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, etc.) e non a mere promesse o proposte unilaterali di pagamento integrale del debito tributario (in senso conforme, Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728; Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2016, n. 28225).

Si segnala che il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs.vo n. 14 del 2019), che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, fornisce oggi una disciplina specifica per la risoluzione dei rapporti fra le procedure esecutive ed i sequestri penali. L’art. 317 CCI rimanda infatti al modello già predisposto dal Codice Antimafia (d. lgs.vo n. 159 del 2011), nello specifico agli artt. 63 e ss., pur dettando, ai successivi artt. 318 e ss. CCI, alcune norme ad hoc in tema di sequestro preventivo e conservativo, nonché in relazione alla legittimazione del curatore (per approfondimenti si rimanda a G. Mastrangelo, Le soluzioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al problema della sovrapposizione dei sequestri penali con le procedure liquidatorie, in SP, 5/2020, 103).

Il prossimo 22 gennaio si terrà il WebSeminar, organizzato da questa Rivista, di rassegna della giurisprudenza in materia fallimentare dedicata all’anno 2020. Di seguito il programma dell’evento.

Questioni in tema di ammissioni al passivo «critiche»
Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma

Revocatoria nei confronti del fallimento
Francesco Terrusi, Consigliere della Corte di Cassazione

Accordo di ristrutturazione
Antonio Didone, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

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