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Giurisprudenza

Il sindaco deve denunciare al PM le irregolarità gestorie degli amministratori

8 Gennaio 2020

Manfredi Sclopis, Associate, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32397 – Pres. Didone, Rel. Fidanzia

Di cosa si parla in questo articolo
Con riferimento alle società quotate si segnala il Convegno del prossimo 13 febbraio organizzato da questa Rivista sul Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società quotate. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.
La condotta dei sindaci in una società di capitali deve ispirarsi al dovere di diligenza propria del mandatario e comunque ai principi di correttezza e buona fede, e non può esaurirsi nel solo espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l’adozione di ogni attività che sia necessaria per l’assolvimento dell’incarico, come la segnalazione ai soci delle irregolarità riscontrate nonché, ove richiesto, la denuncia al Pubblico Ministero di provvedere ai sensi dell’art. 2409 cod. civ.
 
In particolare, il summenzionato dovere di denuncia sussiste in capo ai sindaci anche laddove i fatti contestati si riferiscano ad un’epoca in cui vigeva il vecchio art. 2409 cod. civ., che nella sua antecedente formulazione non stabiliva espressamente il dovere dei sindaci di ricorrere all’autorità giudiziaria per denunciare le irregolarità commesse dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni. 
 
È stato infatti sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che, ove i rimedi endosocietari si rivelino inadeguati per interrompere le condotte contra legem poste in essere dagli amministratori, il sindaco deve comunque denunciare le irregolarità gestionali al Pubblico Ministero per consentire a quest’ultimo di esercitare i poteri di iniziativa che gli spettano ai sensi di legge. Il sindaco che intenda andar esente da responsabilità, infatti, deve porre in essere non solo le attività testualmente prescritte dalla legge, ma anche tutte quelle richieste dalla natura del proprio incarico, anche laddove queste non siano esplicitamente richiamate dal dettato normativo.
 
In assenza di una siffatta condotta, il sindaco dovrà rispondere della sua omissione, non potendo le sole segnalazioni dirette ai soci della società o la rassegnazione delle dimissioni dall’incarico rappresentare misure sufficienti. Al contrario, le dimissioni del sindaco rappresentano, in assenza di una condotta attiva, una chiara dimostrazione dell’inerzia dello stesso e della sua condotta colposa, del tutto indifferente a rilevare la situazione di illegalità reiterata posta in essere dai membri dell’organo di gestione.
 
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