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Il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società, costituisce condotta dolosa ai sensi degli art. 223, comma secondo, n. 2 e art. 216 l. fall. (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014 – dep. 18/11/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato.