Il socio di una società fallita, la quale abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l’organo amministrativo alla presentazione dell’istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, 1° comma c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata.
Il principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto dal socio dichiarato fallito il quale, benché rappresentato in assemblea dal curatore, è comunque legittimato all’impugnazione delle delibere societarie nei casi consentiti dalla legge ai soggetti privi del diritto di voto.