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Il tasso d’interesse per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali

12 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

INPS, con circolare n. 71 dell’11 giugno 2024 ha rideterminato il tasso di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in seguito alla riduzione, da parte della Banca Centrale Europea, del tasso di interesse.

La BCE, con decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%: Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Pertanto:

  • L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024; i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 12 giugno 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo; nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

  • Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

  • In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, devono essere calcolate nella misura del TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), aumentato di due punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%.

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