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Giurisprudenza

Il termine di decadenza per l’ammissione al passivo dei crediti successivi al fallimento

10 Maggio 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 2308 – Pres. Ferro, Rel. Vella

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Il procedimento de quo ha avuto ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da un creditore avverso l’esclusione del proprio credito dal passivo fallimentare, in ragione del significativo ritardo – oltre quattro anni – con cui è stata proposta domanda di insinuazione. Nella specie, il creditore ricorrente ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove non ha dato applicazione alla tesi giurisprudenziale per cui i crediti sorti successivamente alla declaratoria di fallimento potrebbero essere insinuati sine die, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato come la tesi giuridica richiamata dal creditore ricorrente risulti ad oggi superata dal prevalente orientamento della Suprema Corte che, con recenti pronunce (v. in particolare Cass. 3872/2020 e Cass. 18544/2019) ha ricostruito la disciplina giuridica applicabile ai crediti sorti dopo l’apertura del fallimento. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che: (i) “l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, commi 1 e 4 l. fall.”; (ii) tuttavia, non è possibile ritenere che i suddetti crediti rimangano “privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato l’opinione secondo cui, «costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall.»; infatti, ad avviso della Corte, (iii) “tale insinuazione incontra comunque un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema di materia “.

Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha quindi chiarito che nell’ipotesi di crediti sorti dopo l’apertura della procedura fallimentare trova applicazione il termine decadenziale di un anno per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, e tale termine decorre “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” ovvero “dalla maturazione del credito”.

 

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