Il termine di un anno entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la propria attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 l. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione di attività, poiché solamente dalla data della cancellazione la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità per i creditori ed il P.M. di dimostrare la successiva prosecuzione dell’attività.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, primo comma, l. fall., per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto norma che realizza un ragionevole bilanciamento dei diritti dei creditori con quello generale di certezza dei rapporti giuridici. Solo dal momento della cancellazione dal registro delle imprese, infatti, la cessazione dell’attività è formalmente portata a conoscenza dei terzi, la cui tutela sarebbe vanificata se all’imprenditore fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di cessazione dell’attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese.