Non è soggetto ad imposta l’atto di trasferimento dei beni o diritti dal settlor al trustee, il quale non configura un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale, dovendo viceversa farsi riferimento, ai fini dell’imposizione fiscale, al rapporto tra disponente e beneficiario, ovvero al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, perché è in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice dalla capacità contributiva, diviene effettivo e definitivo.
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