Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, anche a seguito del D. Lgs. n. 276 del 2003, ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile, per “ramo d’azienda” deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, presupponendo dunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata della Corte di Appello di Roma aveva erroneamente ritenuto che ai sensi del novellato art. 2112 del Codice Civile, le parti potessero identificare il ramo d’azienda da cedere al momento del trasferimento.