La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, si è pronunciata in tema di competenza del Tribunale delle Imprese relativamente alla proposizione di un’azione di responsabilità contro gli amministratori da parte del curatore fallimentare.
In primo luogo, la Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia, Cass. Civ., Sez. I, 21.06.2012, n. 10378, con cui è stata chiarita la sussistenza di un rapporto di continuità ed identità fra l’azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. e quelle esperibili ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c..
In particolare, i giudici hanno affermato il principio secondo cui le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dal Codice Civile, in caso di fallimento della società stessa confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore, ai sensi della Legge Fallimentare.
L’art. 146 L. Fall., infatti, comporta una «modifica della legittimazione attiva delle azioni di responsabilità, ma non ne immuta i presupposti». Sul punto cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 20.09.2012, n. 15955; in tema di legittimazione attiva del curatore, si veda Cass. Civ., Sez. I, 31.05.2016, n. 11264 (cfr. contenuti correlati).
In secondo luogo, i giudici hanno sostenuto che il D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27, ha attribuito l’azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate previste dal D.LGS 27.06.2003, n. 168, art. 1.
Tale competenza si estende anche alle cause connesse, precedentemente introdotte e ricorre per tutte le azioni di responsabilità, da chiunque introdotte (sul punto, v. anche Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2014, n. 23117).
In definitiva, dunque, secondo la Corte la proposizione da parte del curatore fallimentare dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 L. Fall. non comporta la competenza del tribunale fallimentare in quanto è pacifica la competenza della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque proposte.