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Giurisprudenza

Il Tribunale di Bologna sulla nullità delle fideiussioni redatte secondo lo schema ABI

17 Giugno 2021

Giuseppe Spataro

Tribunale di Bologna, 4 novembre 2020 – G.U. Donati

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Bologna è intervenuto in materia di nullità delle fideiussioni redatte in conformità allo schema ABI datato 2003.

Con riferimento alla lamentata violazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia, il Tribunale di Bologna ha aderito all’orientamento per cui “una intesa vietata ai sensi dell’art. 2, L. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, L. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti”.

Occorre preliminarmente ricordare come, con tale provvedimento, Banca d’Italia abbia dichiarato la contrarietà degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dei contratti di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI all’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990, in quanto l’applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di “rinuncia” ai termini di cui all’art. 1957 c.c., contenute in quegli articoli, integrava gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza.

Il Tribunale di Bologna ha però sottolineato, sulla scorta di quanto anche disposto dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 2207/2005, come “l’unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria”, non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si pone come danneggiato da una tale intesa.

Pertanto, il Giudice di Primo Grado sottolinea come si debba provare nello specifico il perdurare della intesa e cioè la ricorrenza e la permanenza nel tempo di un effettivo e perdurante intento collusivo in capo alle banche, avente ad oggetto o per effetto i censurati effetti anticoncorrenziali.

In conclusione, ritenendo l’eccezione infondata, il Tribunale di Bologna è arrivato a statuire il principio per cui “l’intervenuta modifica del modello ABI a seguito dell’accertamento della Banca d’Italia interrompe il nesso causale fra le fideiussioni successivamente stipulate, pur comprendenti le clausole in discussione, e l’originaria intesa illecita, essendo, dunque, necessario, che la parte provi l’attualità/permanenza di un intento collusivo tra banche”.

 

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