La V^ sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20060 del 09 maggio 2013, n. 20060, ha affermato il principio secondo cui per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile.
L’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede infatti che “La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (…)”.
Secondo la Corte, il senso letterale della norma è chiarissimo nell’evidenziare non tanto l’autonomia delle due fattispecie (che anzi l’illecito amministrativo presuppone – e quindi dipende da – quello penale), quanto piuttosto l’autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale.
In altri termini, la responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò non ostante può essere sanzionata in via amministrativa la società.