Nell’ipotesi in cui una società di capitali abbia subito un illecito commesso da un terzo, l’azionista non può avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell’autore dell’illecito, in quanto questo colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento verso la società, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all’onore od alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest’ultimo.