Il Tribunale di Torino, con ordinanza depositata in data 26.6.2019 – RG. n. 13543/2019 – ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 cpc, con il quale veniva richiesta l’immediata cancellazione dalla Centrale Rischi e dal Crif, di una segnalazione a sofferenza risalente al 2011 e della quale il ricorrente aveva preso contezza solo nel 2018.
La pronuncia rileva sotto molteplici profili.
In merito alla sussistenza del fumus boni juris, in applicazione della normativa disciplinante la materia in esame (art. 125 comma 3 del TUB -applicabile alla CR di Banca d’Italia e al CRIF- art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e Buona condotta per i Sistemi di informazione creditizia -applicabile al CRIF- e la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1999), il Giudice ha confermato la illegittimità della segnalazione posto che la Banca non aveva preventivamente avvertito il ricorrente dell’imminenza della segnalazione stessa, nelle modalità e forme prescritte dalla legge.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Giudice torinese conferma l’orientamento più recente espressosi in subiecta materia, a mente del quale il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima, è in re ipsa, di talché si potrebbe anche non specificamente provarlo posto che “una ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell’impossibilità di accesso al credito ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l’iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali” (cfr. Tribunale di Milano, 16.6.2015; Tribunale di Cuneo, ord. del 4.4.2017).
Il Tribunale di Torino conferma poi la sussistenza del periculum anche laddove sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione (nel caso di specie anno 2012) e il ricorso cautelare (2019). Afferma al riguardo il Giudice Torinese che la distanza temporale non può essere di per sé ostativa al riscontro del periculum posto che una segnalazione a sofferenza potrebbe essere nell’immediato priva di effetti pregiudizievoli per il segnalato, ma in seguito manifestare la propria dannosità, mentre l’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. Cass. 12626/2010).
Il Giudice ha dunque accolto il ricorso condannando la Banca resistente all’immediata cancellazione della segnalazione oggetto di impugnativa.