Con sentenza del 20 febbraio 2015, n. 3458, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello di condanna del Ministero dell’economia e finanze e della Banca d’Italia, quest’ultima in quanto succeduta all’Ufficio Italiano Cambi, al risarcimento dei danni subiti da alcune società in conseguenza della illegittima iscrizione di una società di diritto britannico nell’elenco degli intermediari finanziari comunitari, considerato che detta iscrizione aveva abilitato la società al rilascio, in favore delle stesse società, di garanzie che non erano state onorate.
Nel farlo, la Cassazione ha quindi riconosciuto come causalmente ricollegabile l’omesso controllo dei requisiti necessari all’iscrizione nell’elenco nazionale degli intermediari finanziari da parte dell’Amministrazione ed il danno patito dalle società per l’incolpevole affidamento nella garanzia offerta da un soggetto privo della patrimonializzazione minima e dei requisiti professionali per esercitare l’attività di “credito di firma”.
A diverse conclusioni non si può giungere sulla base dell’esistenza di un rischio di insolvenza del garante, anche nel caso del possesso, da parte di questi, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli intermediari finanziari.
È infatti ovvio, conclude la Corte, che il rischio al quale i creditori sono stati esposti è diverso, per natura ed entità, da quello insito in una garanzia offerta da un operatore qualificato, e rappresenta quel rischio dal quale i creditori devono essere salvaguardati proprio dall’attività di controllo dell’Amministrazione.