Con ordinanza del 18 marzo 2013 il Tribunale di Verona ha affrontato, alla luce delle novità normative di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, il tema dell’esperibilità del rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dell’illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi. Il provvedimento è sintetizzato dalle massime che seguono.
Domanda cautelare in corso di causa diretta ad ottenere la cancellazione dell’illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi – Inapplicabilità, in generale, della disciplina sul codice della privacy e, in particolare, del rimedio cautelare previsto dagli artt. 5 e 10, comma 4, del d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – Ammissibilità – Modalità della segnalazione
Nel caso di domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi difetta il presupposto per l’applicazione dell’art. 10, comma 4 del d. lgs. 150/2011, ossia l’esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace. La segnalazione infatti è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l’istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca d’Italia n.139 dell’11 febbraio 1991, nell’ultimo aggiornamento (29 aprile 2011). In tale ipotesi, difettando un rimedio cautelare tipico, è ammissibile il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c.
Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma semplicemente dell’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l’applicazione della disciplina sul codice della privacy ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c..