Con sentenza n. 15609 del 09 luglio 2014 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di illegittima segnalazione in Centrale Rischi al cliente va riconosciuto sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari del diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno patrimoniale, che può essere oggetto di prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto a operare sul mercato secondo le regole della libertà di concorrenza).
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