La segnalazione del debitore nell’ambito della categoria di censimento “sofferenze” (della sezione “crediti per cassa”) deve essere preceduta dalla comunicazione da parte dell’intermediario al debitore del c.d. preavviso di segnalazione, il quale ha la funzione di consentire al debitore di svolgere le proprie difese od adempiere l’obbligazione inevasa evitando la segnalazione preannunciata dall’intermediario e pertanto gli effetti negativi derivanti dalla segnalazione.
Qualora il debitore richieda in via giudiziale la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’onere probatorio è ripartito in base alla regola generale di cui all’art. 2697 cc ed ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SU 13533/2001).
In punto di illegittimità procedurale della segnalazione, il debitore può limitarsi ad allegare di non avere ricevuto la comunicazione di preavviso di segnalazione o di non averla ricevuta tempestivamente, dovendo invece l’intermediario dimostrare di avere effettivamente eseguito la comunicazione nei termini indicati dalla normativa. In punto di periculum in mora: Il mantenimento dei finanziamenti in corso può essere impedito dalla presenza di segnalazione di posizione di sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, integrandosi in virtù dell’apparente stato d’insolvenza sotteso alla segnalazione gli estremi della fattispecie della giusta causa di revoca del finanziamento a norma dell’art. 1845 cc. Il conseguimento di nuovi finanziamenti è impedito dalla presenza di segnalazione di posizione di sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, in quanto il soggetto in stato di insolvenza non può essere ritenuto dagli istituti bancari in grado di restituire il finanziamento concesso.