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Attualità

Illegittimità costituzionale dell’inefficacia del pignoramento dell’abitazione principale

19 Aprile 2022

Laura Pelucchi, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 87 del 4 aprile 2022, è tornata a pronunciarsi in merito alla legittimità delle disposizioni con le quali il legislatore dell’emergenza aveva disposto la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

In particolare, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 137/20 (c.d. Decreto Ristori) nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ossia al 25 dicembre 2020.

La pronuncia, seppure resa ad oltre un anno di distanza dalla cessazione degli effetti della norma censurata, merita un approfondimento per le questioni e le implicazioni che comunque vengono in risalto.

Come noto agli operatori del settore, la disposizione in esame rientrava tra le misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, disponeva, da un lato, la proroga sino al 31 dicembre 2020 del termine finale della sospensione dei pignoramenti immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, prevista dall’ormai noto art. 54 ter del D.L. 18/2020, e, parallelamente, impediva l’instaurazione di nuove procedure (sempre aventi ad oggetto abitazione principale del debitore) per il periodo 25 ottobre – 25 dicembre 2020.

Ebbene, proprio con riferimento a tale ultimo profilo, la Consulta ha giudicato fondate le questioni di legittimità sollevate dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale ordinario di Treviso, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Con riguardo alla denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, viene innanzitutto evidenziato come il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva costituisca una componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 24 Cost.

L’azione esecutiva è, infatti, fattore complementare e necessario dell’effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2010, n. 335 del 2004, n. 522 del 2002, n. 333 del 2001 e n. 321 del 1998).

In linea generale, quindi, la fase di esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie, in quanto intrinseco ed essenziale connotato della funzione giurisdizionale, è costituzionalmente necessaria.

A tal proposito viene ribadito quanto già emerso da precedenti pronunce dei giudici di legittimità (sempre in riferimento alla legislazione emergenziale da COVID-19) ovvero che eventuali limitazioni al diritto alla tutela giurisdizionale siano da ritenersi ammissibili solo qualora fondate su circostanze eccezionali e circoscritte nel tempo.

Nello specifico, secondo la consulta, la disposizione censurata, contemplando la sanzione dell’inefficacia per i pignoramenti immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore se eseguiti nel periodo ricompreso tra il 25 ottobre e il 25 dicembre 2020, ha compromesso in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari.

A seguito della declaratoria di inefficacia, non si sono, infatti, prodotti gli effetti di cui agli artt. 2913 e seguenti cod. civ., con conseguente opponibilità anche al creditore procedente (nonché ai creditori eventualmente intervenuti) degli atti di disposizione del bene posti in essere dal debitore dopo il pignoramento.

Precisa la Corte Costituzione come, infatti, il pignoramento, consistendo in un’ingiunzione notificata dal creditore al debitore per il tramite dell’ufficiale giudiziario ad astenersi dal compiere atti di disposizione del bene, modifichi la situazione di responsabilità patrimoniale del debitore in quanto l’assoggettabilità generica dei beni alla garanzia dei creditori, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., diventa assoggettamento specifico di un bene determinato, destinato ad essere oggetto dell’esecuzione forzata.

Il pignoramento, pur non incidendo sul diritto di proprietà del debitore sul bene pignorato, imprime al bene una destinazione che il debitore esecutato non può alterare o pregiudicare con una propria condotta, almeno rispetto ai creditori che partecipano alla procedura esecutiva.

L’inefficacia del pignoramento, prevista dalla disposizione censurata, ha, dunque, comportato, nel concreto, un eccezionale e temporaneo regime di impignorabilità della casa di abitazione della quale il debitore sia proprietario (o abbia un diritto reale di godimento).

La norma censurata, peraltro, come correttamente sottolineato dalla Consulta, si inseriva in un contesto di protezione già ampiamente garantita al debitore dalle ulteriori misure previste dal legislatore dell’emergenza, volte ad evitare che egli potesse in alcun caso essere costretto a rilasciare l’immobile in cui aveva fissato la sua abitazione principale.

In definitiva, quindi, l’ulteriore tutela della radicale inefficacia della procedura esecutiva, estesa quindi al pignoramento dell’immobile, ha fatto venir meno la possibilità per il creditore di iniziare l’esecuzione forzata, pur destinata ad essere sospesa ex lege, al fine di assicurare quanto meno l’inopponibilità degli eventuali atti di disposizione dell’immobile, compromettendo così la tutela giurisdizionale in executivis del creditore, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.

La disposizione in questione viola, inoltre, l’art. 3 della Costituzione, poiché, allo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, contempla una conseguenza eccessivamente pregiudizievole per il creditore, che non si pone in necessaria correlazione con la finalità di tutela del diritto di abitazione del debitore.

Per i giudici costituzionali, dunque, il bilanciamento tra i diritti coinvolti è stato operato in maniera manifestamente irragionevole dal legislatore, con la previsione, in danno del creditore, di una sanzione processuale – l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare – che, rispetto alla finalità perseguita, comprime il diritto del creditore procedente in misura eccessiva, oltre ad essere incompatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale.

Il difetto di ragionevolezza della disposizione censurata è ancor più marcato se si considera la sua (pur limitata, quanto inspiegabile) portata retroattiva relativamente a pignoramenti, già efficaci secondo la disciplina previgente, divenuti inefficaci ex post per effetto della disposizione censurata (si tratta dei pignoramenti eseguiti tra il 25 e il 28 ottobre 2020, ossia prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, come convertito).

Quanto rilevato dalla Consulta si pone in continuità con la precedente pronuncia n. 128 resa lo scorso 22 giugno 2021 ed avente sempre ad oggetto i provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive immobiliari.

Già in tale sede, infatti, i giudici di legittimità avevano avuto modo di evidenziare come il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione ex 54 ter fosse divenuto nel tempo irragionevole e sproporzionato, inficiando così la tenuta costituzionale della seconda proroga.

In altri termini, secondo la Corte, il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori (che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata ed immune dai danni causati dalla pandemia) con l’evolversi della situazione avrebbe dovuto essere parametrato alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’individuazione di adeguati e specifici criteri di valutazione.

I principi espressi appaiono del tutto condivisibili soprattutto in considerazione della perdurante sospensione dei processi esecutivi e considerando che, di fatto, l’art. 54 ter ha avuto, nel concreto, effetti anche in situazioni di insolvenza sorte ben prima e non a causa della pandemia.

La sospensione delle procedure esecutive ha avuto un forte impatto sulla libertà di iniziativa economica, sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica e sul mercato inerente alla cartolarizzazione dei crediti deteriorati; il tutto, senza alcuna previsione di indennizzo, né altra forma di ristoro del pregiudizio arrecato.

Come anticipato, quindi, anche l’intervento da ultimo reso dai giudici della Corte Costituzionale, per quanto non potrà avere effetti particolari a livello operativo (essendo intervenuto ad oltre un anno di distanza dalla cessazione di efficacia della norma), appare comunque significativo per i rilievi ed i principi che vengono rimarcati e che riguardano un settore che, come noto, è risultato fortemente compromesso dalla generale situazione di emergenza sanitaria.

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