Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso del credito IVA ceduto ad una società da un Fallimento successivamente alla chiusura della Procedura. Tale condotta è stata avallata dalla Suprema Corte sulla scorta del seguente principio:
La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, sicché qualunque provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135; Cass., Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19443).
Non può dunque configurarsi ultrattività dei poteri degli organi fallimentari in data successiva alla chiusura, salvo che non si versi in ipotesi di adempimento post- fallimentare di obbligazioni negoziali assunte in corso di procedura, quali quelle derivanti dalla stipula di un contratto preliminare autorizzato dal G.D. (Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9444).