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Giurisprudenza

Illegittimo protesto di assegno bancario: il danno non è in re ipsa

5 Settembre 2017

Cassazione Civile, Sez. III, 05 maggio 2017, n. 10904 – Pres. Vivaldi, Rel. Moscarini

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

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