Si aggiunge un nuovo capitolo, questa volta favorevole agli Istituti di Credito, alla breve ma tormentata storia del “nuovo” art. 120 del TUB.
Con ordinanza del 24-30 luglio 2015, il Tribunale di Parma (G.R. dott. Vittoria) ha infatti definitivamente respinto l’iniziativa cautelare promossa da un’associazione dei consumatori contro una primaria banca italiana.
La decisione del Giudice emiliano è rilevante sia perché per la prima volta accoglie, anche all’esito della fase di reclamo, le ragioni della banca; sia perché il provvedimento appare sorretto da un’articolata e convincente motivazione sulla mancanza del requisito del periculum in mora.
In particolare, dopo aver dato conto delle diverse letture del testo normativo (di cui si rimarca la scarsa chiarezza) fornite fino ad oggi dai commentatori, il Tribunale di Parma distingue tra contratti in essere e contratti futuri: in relazione ai primi, non ravvisa alcuna esigenza di cautela, considerato che, anche a voler considerare, ma solo in ipotesi, applicabile la novella legislativa fin dal 1 gennaio 2014, non vi sono comunque elementi per ritenere che la banca non sarebbe in grado di restituire le somme percepite a titolo di interessi anatocistici; in relazione ai secondi, richiama le disposizioni di trasparenza recentemente adottate da Banca d’Italia, che concedono alle banche termine fino al 1 ottobre prossimo per adeguare i contratti e la documentazione di trasparenza, per evidenziare che fino a quella data l’asserito periculum non può dirsi attuale.