Con Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
L’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha infatti istituito, rispettivamente ai commi da 13 a 17, da un lato, e ai commi da 18 a 22, dall’altro: un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali; un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 8, commi 16 e 17, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e ulteriori modifiche sono state apportate in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 23 dell’articolo 19 dello stesso decreto, l’Agenzia aveva dettato le modalità di determinazione e applicazione di dette imposte.
Con la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcuni chiarimenti circa il suddetto Provvedimento del 5 giugno 2012.