Con Risposta n. 105/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all‘applicabilità dell’articolo 108 del TUIR per le spese relative a più esercizi contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali.
Il quesito posto dalla società fa riferimento alla necessità di conoscere il criterio di deducibilità delle spese per la manutenzione straordinaria e il rinnovamento di alcuni punti vendita acquisiti in locazione ed, in particolare, se la deducibilità in oggetto debba avvenire sulla base della quota imputabile a ciascun esercizio prevista dall’art. 108 del TUIR o nei limiti dei coefficienti tabellari previsti dall’art. 102 TUIR (ammortamento beni materiali).
Sul punto, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, le aliquote previste dal DM del 31 dicembre 1988 determinano in via forfetaria la vita utile di beni materiali strumentali, mentre non individuano, la vita utile di spese affrontate dal locatario per miglioramenti su beni di terzi.
In ragione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la vita utile di tali spese possa essere individuata nella disciplina delle spese relative a più esercizi prevista dall’art. 108, comma 1, del TUIR, in ragione della quale, tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Tale soluzione, continua l’Agenzia, non appare, in contrasto con il principio di derivazione rafforzata indicato nell’art. 83 del TUIR.
Nel caso di specie, infatti, la rappresentazione contabile è comunque recepita in ambito fiscale, considerato che l’articolo 108 del TUIR prevede la deduzione delle spese relative a più esercizi per la quota imputabile a ciascun esercizio, secondo i criteri che caratterizzano la redazione del bilancio.
Inoltre, continua l’Agenzia, le opere che riguardano beni materiali che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e che potranno essere rimosse dall’usuario o dal comodatario, al termine del rapporto, possono essere ammortizzate, assumendo a riferimento le aliquote previste dal decreto ministeriale 31 dicembre1988.
Diversamente nel caso in cui le immobilizzazioni materiali per le opere realizzate non siano separabili dai beni di terzi cui accedono, ai fini della deducibilità fiscale è applicabile l’art. 108 del TUIR e, quindi, la deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.