Con sentenza n. 19702 del 13 novembre 2012, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione (Presidente R. Preden, Relatore E. Bucciante), nell’interpretare l’art. 1495 c.c., hanno affermato il principio secondo cui l’impegno del venditore all’eliminazione dei vizi della cosa venduta, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale.
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