Il “disguido operativo” da parte della banca, la quale non ha trasferito su altro conto come da richiesta del correntista, risulta irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo straordinario del 6 per mille sui depositi bancari di cui all’art. 7 comma 6 D.L. n. 333/92.
Questo l’indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con ordinanza numero 13521 del 20 giugno 2011, ha evidenziato come la disposizione citata abbia adottato un criterio obiettivo, che non ammette eccezione alcuna.
In tal senso, secondo la Corte, l’asserito “disguido operativo” deve ritenersi rilevante unicamente con riferimento al rapporto interno tra le parti, sul quale può incidere il fatto dell’asserito inadempimento della banca depositaria all’ordine del correntista, risultando viceversa irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto di imposta.