Con sentenza del 4 luglio 2013, C‑350/11, la prima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 49 TFUE, in materia di libertà di stabilimento, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo di una deduzione accordata ad una società integralmente assoggettata ad imposta in uno Stato membro, non si tiene conto del valore netto degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, allorché gli utili di tale stabile organizzazione non sono imponibili nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, mentre invece gli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile organizzazione situata nel territorio di detto primo Stato membro sono presi in considerazione a tale effetto.